Fotovoltaico a Feltre
Emendamento proposto dai gruppi PD, Sinistra feltrina e Misto Modifiche all’art. 44 ter del Regolamento edilizio (non accettato - Consiglio comunale di Feltre del 28/02/2011)

Di seguito il testo proposto che potrebbe essere, per associazioni e comitati, un buon punto di partenza da completare ed arricchire.
Modificare così le Premesse:
«Il Comune di Feltre, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto per l’abbattimento delle emissioni di CO2, si propone di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, e indica nell’energia solare la fonte da privilegiare, attraverso l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici.
A questo scopo, richiama in via preliminare le disposizioni di legge che impongono l’installazione, in ogni edificio di nuova edificazione o ristrutturazione, di impianti fotovoltaici di potenza almeno pari a 1kWp e di impianti alimentati da fonti rinnovabili, fra cui i pannelli solari termici, in grado di fornire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il Comune di Feltre individua inoltre, come obiettivo iniziale di riferimento, il raggiungimento di una potenza complessiva installata nel territorio del Comune di Feltre pari a 10MWp, da ottenere mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici sui tetti e a terra.
In vista di ciò, promuove l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti, fino alla copertura integrale degli stessi, e a terra, nelle pertinenze degli edifici, per una potenza installata pari al fabbisogno energetico totale degli edifici. Permette inoltre l’installazione a terra di piccoli impianti per la produzione e la vendita di energia nelle pertinenze degli edifici e, fino ad una potenza installata pari a 20kWp, anche fuori di esse, secondo le prescrizioni indicate nell’art. 44 ter del Regolamento edilizio comunale.
L’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, non direttamente connessi alla fonte di utilizzo e con il prevalente fine di cedere energia alla rete elettrica nazionale, per una potenza installata superiore a 20kWp, costituisce a tutti gli effetti realizzazione/edificazione di impianto produttivo paragonabile alle centrali elettriche; il Comune di Feltre, al fine di ottenere il minor consumo possibile di territorio, individua pertanto nelle zone produttive industriali e artigianali, di cui alle Norme tecniche del PAT del Comune di Feltre, art. 38 e alla tav. 4b dello stesso, le aree adatte allo scopo, in quanto già degradate da attività antropiche, come indicato dal D.M.S.E. del 10/09/2010, art. 16, lettere c) e d).
Le condizioni di installazione, manutenzione e dismissione degli impianti fotovoltaici e termici sui tetti e a terra sono normate dall’art. 44 ter – PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI del Regolamento edilizio comunale».
Punto 1 del deliberato, dopo le parole «di adeguare il vigente Regolamento Edilizio Comunale con la modifica dell’articolo 44 ter – PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI con il seguente testo», riportare:
1. Ai fini della regolamentazione dell’installazione dei pannelli solari termici si dispone che, obbligatoriamente nelle zone di tutela dei centri storici e di progettazione puntuale, di cui alle Norme Tecniche del PAT del Comune di Feltre, artt. 26 e 27 e alla tav. 4b dello stesso, e preferibilmente in tutte le altre zone, il serbatoio di accumulo necessario per gli impianti sia posizionato all’interno del fabbricato.
Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.Lgs. 192/05, così come modificato da D.Lgs. 311/06, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione dell’energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.
2. Ai fini della regolamentazione dei pannelli solari fotovoltaici gli impianti sono divisi in due tipologie:
· impianti per la produzione di energia pari al fabbisogno energetico degli edifici (scambio sul posto);
· impianti per la produzione di energia in eccedenza rispetto al fabbisogno energetico degli edifici o comunque destinata alla vendita (cessione parziale e cessione totale).
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA PARI AL FABBISOGNO ENERGETICO DEGLI EDIFICI (SCAMBIO SUL POSTO)
Per questa tipologia di impianti si prevedono le seguenti condizioni:
a) i pannelli possono essere installati sui tetti di tutti i fabbricati, in tutte le zone del territorio comunale, fino alla copertura integrale del tetto. Nelle zone di tutela dei centri storici e di progettazione puntuale, di cui alle Norme Tecniche del PAT del Comune di Feltre, artt. 26 e 27 e alla tav. 4b dello stesso, essi potranno essere posizionati, a condizione che siano complanari alle falde di copertura (pannelli integrati), preferibilmente utilizzando parti convenientemente defilate, che la copertura presenti per sua originaria conformazione, e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto, in modo che lo stesso non alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di pubblico uso.
Si intende inoltre richiamato ed applicato il comma 1bis dell’ Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali (Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239), che dispone: «A decorrere dal 1° gennaio 2011, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kWp per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kWp (comma così sostituito dall'articolo 1, comma 289, legge n. 244 del 2007, poi modificato dall'articolo 8, comma 4-bis, legge n. 25 del 2010)».
b) Qualora, per comprovati motivi tecnici, non sia possibile posizionare i pannelli sul tetto, o l’impianto ivi collocato non sia sufficiente alla produzione dell’energia necessaria per il fabbisogno energetico totale dell’edificio, essi potranno essere posizionati a terra, nelle pertinenze degli edifici, fino ad una potenza installata pari al fabbisogno energetico totale dell’edificio; nelle zone agricole essi possono essere installati nelle aree di pertinenza delle unità abitative che siano legittimamente adibite ad usi non agricoli (piazzali, parcheggi, spazi di manovra, cortili ed aie).
impianti per la produzione di energia in eccedenza rispetto al fabbisogno energetico degli edifici o comunque destinata alla vendita (cessione parziale e cessione totale)
Per questa tipologia di impianti si prevedono le seguenti condizioni:
a) piccoli impianti per la produzione e la vendita di energia possono essere installati, oltre che sulle coperture degli edifici, anche a terra, nelle pertinenze degli edifici e, in zona agricola, nelle pertinenze delle unità abitative che siano legittimamente adibite ad usi non agricoli.
Al di fuori delle pertinenze degli edifici, impianti fotovoltaici a terra possono essere realizzati in zona residenziale B, C, CL, CS, UC, NE fino ad una potenza massima installata pari a 20kWp, a condizione che non venga compromessa la capacità edificatoria dei lotti e inoltre che:
· vi siano limitati sbancamenti di terreno e sia mantenuta il più possibile la conformazione geomorfologica iniziale del terreno;
· i pannelli non superino l’altezza massima di 2m dal terreno;
· vengano evitate il più possibile superfici impermeabilizzate e l’uso di cemento armato (fondazioni non a vista);
· venga garantito il decoro dell’area;
· distanza minima dagli edifici residenziali ml100.
In zona agricola, tali impianti possono essere realizzati nelle sole zone E2, nelle aree limitrofe agli edifici e comunque entro un raggio di 200m, alle condizioni appena richiamate.
b) Parchi fotovoltaici a terra, non direttamente connessi alla fonte di utilizzo e comunque con il prevalente fine di cedere energia alla rete elettrica nazionale, per una potenza installata superiore a 20kWp, possono essere installati nelle zone produttive industriali e artigianali, di cui alle Norme tecniche del PAT del Comune di Feltre, art. 38 e alla tav. 4b dello stesso, fino ad occupare il 25% della superficie ancora libera di tali aree, come determinata nella Relazione di progetto del PAT del Comune di Feltre, p. 43, punto 2.3.2; le coperture e le pertinenze delle attività artigianali e industriali insediate sono da considerare in eccedenza rispetto al limite del 25%.
3. L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici è soggetta a denunzia di inizio attività o permesso di costruire o procedimento unico nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. Le opere di cui al presente articolo sono subordinate alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137” se interessano fabbricati o aree assoggettate a tale Codice.
Il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti a terra di potenza superiore a 20kWp è condizionato alla stipula di un atto d’obbligo unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell’impianto e del proprietario del terreno finalizzato all’assunzione degli obblighi di cui al presente articolo del Regolamento edilizio, soprattutto per quanto concerne la manutenzione e la rimozione dell’impianto, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino del sito, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
4. La pulizia dei pannelli deve essere eseguita unicamente con acqua; è vietato l’impiego di detersivi, detergenti, solventi. Per quanto concerne gli impianti a terra, la vegetazione insistente sul suolo dell’impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l’utilizzo di diserbanti.
5. A partire dal 15° anno dal termine dell’installazione degli impianti di potenza superiore a 20kWp, il titolare è obbligato a produrre all’Amministrazione Comunale documentazione idonea a dimostrare la permanente funzionalità dell’impianto, comunicando all’Amministrazione entro il 30.04 di ciascun anno la produzione di energia dell’anno precedente. Il termine della vita utile dell’impianto si considera raggiunto quando la produzione annua di energia sia inferiore del 50% rispetto alla produzione annua iniziale.
Al termine della vita utile dell’impianto i parchi fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20kWp – comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori – dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell’impianto o, nel caso egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile, su istanza motivata dell’interessato, previa autorizzazione dell’autorità competente. Il titolare dell’impianto o, eventualmente, il proprietario del terreno provvederanno allo smaltimento degli eventuali rifiuti speciali, che scaturiscano dall’esercizio e dalla dismissione dell’impianto, secondo la normativa di riferimento.
L’omissione delle misure di smontaggio, smaltimento dei rifiuti e ripristino del sito nei termini di cui al presente Regolamento comporterà l’intervento sostitutivo dell’Amministrazione e l’applicazione delle sanzioni penali di cui al Decreto Legislativo 380/2001 e s.m.i. È fatta salva la possibilità per il titolare dell’impianto di procedere alla ristrutturazione dell’impianto, previo avvio dei procedimenti necessari.
Per i parchi a terra di potenza superiore a 20kWp, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere idonea garanzia fideiussoria per garantire lo smontaggio dell’impianto, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino del sito.
Gruppo consiliare PD
Marcello Malacarne
Gruppo consiliare Sinistra feltrina
Paolo Perenzin
Gruppo consiliare Misto
Paolo De Paoli
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